Brexit: cessioni di beni e prestazioni di servizi – La disciplina transitoria

di GIANNA SQUICCIARINI

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte integrante del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. 

Rilevanti ripercussioni condizioneranno le imprese e i professionisti dell’UE che hanno istaurato o che avvieranno collaborazioni commerciali con il territorio britannico.

Il 24 dicembre dello scorso anno, allo scadere di un periodo transitorio iniziato il 1° febbraio 2020 e terminato il 31 dicembre 2020, è stato raggiunto l’Accordo di Recesso tra Regno Unito e Unione Europea, risultato di negoziati atti a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi nel post-Brexit, e che resterà provvisoriamente in vigore fino al prossimo 28 febbraio.

Cosa accadrà nell’immediato, in merito alla circolazione delle merci è facilmente intuibile. Il cambio avrà effetti drastici nelle relazioni tra i due contendenti. I beni non potranno circolare in forza del precedente regime intracomunitario (acquisti e cessioni intracomunitarie) ma d’ora in poi verranno considerati al pari del commercio con un Paese terzo extra-Ue.

Non rientrano invece nella disciplina transitoria stabilita dall’accordo di recesso 2019/C384/0, tutte le prestazioni di servizi rese e ricevute tra operatori comunitari e operatori GB.

Gli effetti che dal 1° gennaio 2021 si rifletteranno sulle cessioni di beni possono essere così riassunti:

  • non troverà più applicazione il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93), non trattandosi più di operazioni intracomunitarie, venendo meno altresì l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT;
  • diventano ora obbligatori gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni, con pagamento di dazi e IVA legati all’ingresso nell’Unione Europea; il riferimento normativo da indicare in fattura, è comunque “non imponibile” art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72;
  • verrà meno la possibilità di adottare le triangolazioni intracomunitarie per le merci che transitano nel Regno Unito.

Sempre a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso, le prestazioni di servizi non rientrano nella disciplina Iva intracomunitaria avendo come conseguenza, che gli operatori identificati ai fini Iva in Italia applicheranno le regole di territorialità delle prestazioni stabilite dall’articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.

Nel dettaglio in relazione alle prestazioni di servizi:

  • per i servizi resi, sarà necessario continuare ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972;
  • per i servizi ricevuti, da un soggetto extra-Unione europea, invece di integrare la fattura come accadeva nel recente passato con la reverse charge, l’IVA è e sarà assolta dal committente con l’emissione di autofattura. 

Questo comporterà in ultima analisi, che le fatture emesse dal fornitore GB antecedentemente al 1° gennaio 2021, ma ricevute successivamente dall’acquirente IT, andranno trattate come acquisti comunitari, diversamente la fatturazione dal 1° gennaio 2021 sarà considerata parimenti ai servizi resi dai soggetti non comunitari.

Credito d’imposta per le imprese che investono in R&S – Novità Legge di Bilancio 2021

di AMALIA SANTORO

Ambito di applicazione Soggettivo

Il credito d’imposta (Decreto Ministeriale 27 maggio 2015 – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – G.U. 29 luglio 2015, n. 174) è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (Proroga prevista dalla Nuova Legge di Bilancio 2021), senza alcun limite in relazione a:

  • forma giuridica;
  • settore produttivo;
  • dimensioni;
  • regime contabile.

Ambito di applicazione Oggettivo

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2020, sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le:

  1. Attività di ricerca fondamentale e Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200);
  2. Attività di innovazione tecnologica (comma 201);
  3. Attività di design ed innovazione estetica (comma 202).

Non sono considerate attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese ammissibili

Le categorie di spesa ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta in R&S sono:

  1. Spese del personale relative ai ricercatori e ai tecnici e Spese del personale relative a soggetti di età non superiore ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato di ricerca, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato, impiegati esclusivamente nei lavori di R&S;
  2. Quote d’ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei processi di R&S;
  3. Spese per contratti di ricerca extra muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S, stipulati con università e istituti di ricerca o con altre imprese aventi sede nel territorio dello Stato;
  4. Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  5. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S;
  6.  Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi.

Agevolazione

La misura prevede nuove aliquote previste dalla Nuova Legge di Bilancio n.178 del 30.12.2020 – divise in base alle attività (individuate precedentemente dalla Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2020)

 Aliquote Credito d’ImpostaLimiti di spesa in R&SAliquote Regioni del Mezzogiorno e per le Regioni colpite da eventi sismici*
Attività di ricerca fondamentale e le Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (comma 200)20%4 milioni di euro25% per le grandi imprese 35% per le medie imprese  45% per le piccole imprese
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)10%2 milioni di euro 10%
nel caso in cui i progetti abbiano obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.015%2 milioni di euro 15%
Attività di design ed innovazione estetica (comma 202)10%2 milioni di euro     10%

*Imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Adempimenti

Infine, per quanto riguarda la documentazione obbligatoria la nuova legge di Bilancio 2021 conferma quanto già previsto precedentemente e precisa che dovrà essere predisposta una:

  • Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico da inviare successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili;
  • Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o i sotto progetti in corso di realizzazione;
  • Certificazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale).

I nuovi codici della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2021

di ANDREA MAGISTRALE

Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi codici natura di dettaglio per la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Tale nuova nomenclatura si è resa necessaria per consentire all’Agenzia delle Entrate di fornire telematicamente una bozza di dichiarazione Iva già dall’annualità 2021 nel cassetto fiscale di ciascun soggetto Iva.

I nuovi codici riguardano sia le nuove tipologie di documento, sia i nuovi codici natura.

Nuovi tipi documento nella fattura elettronica

TD16 (integrazione fattura reverse charge interno)

In caso di integrazione della fattura in reverse charge interno (fattura ricevuta con codice N6) si potrà integrare inviando al SDI con il codice T16. Resta la possibilità di integrazione manuale della fattura ricevuta previa stampa e conservazione della stessa, in tal caso l’operazione non apparirà nella bozza di dichiarazione IVA predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero)

In base all’art. 46, DL 331/93, il ricevente italiano dovrà integrare il documento ricevuto. Anche in questo caso il cessionario o il committente può continuare ad effettuare manualmente l’operazione, salvo poi comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite l’esterometro.

TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)

In base all’art. 17, secondo comma, Dpr 633/72, il ricevente italiano dovrà integrare il documento ricevuto (in caso di servizi intracomunitari), o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extracomunitari). Anche in questo caso il cessionario può continuare ad effettuare manualmente l’operazione, salvo poi comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero tramite l’esterometro.

TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, dpr 633/72)

In questo caso i beni sono già presenti sul territorio nazionale e, quindi, non si verifica né importazione, né acquisto intracomunitario. Tale codice dovrà essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva.

TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9- bis del Dpr 633/72)

Codice già esistente, per sanare ipotesi di omessa emissione della fattura da parte del cedente/prestatore.

Fonte: Agenzia Entrate “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro”

Nuovi codici natura

Operazioni non soggette

– N.2.1. Non soggette ad Iva in base gli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72

– N.2.2. Non soggette – altri casi

Operazioni non imponibili

– N.3.1. Esportazioni

– N.3.2. Cessioni intracomunitarie

– N.3.3. Cessioni verso San Marino

– N.3.4. Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

– N.3.5. A seguito di dichiarazioni d’intento

– N.3.6. Altre operazioni non imponibili

Inversione contabile

– N.6.1. Cessione di rottami e altri materiali di recupero

– N.6.2. Cessione di oro e argento puro

– N.6.3. Subappalto nel settore edile

– N.6.4. Cessione di fabbricati

– N.6.5. Cessione di telefoni cellulari

– N.6.6. Cessione di prodotti elettronici

– N.6.7. Prestazioni comparto edile e settori connessi

– N.6.8. Operazioni settore energetico

– N.6.9. Altre operazioni da inversione contabile

Fonte: Agenzia Entrate “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro”