Credito d’imposta “Prima Casa Under 36”

Il decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, all’articolo 64, commi da n. 6 a n.10, ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” da parte di persone più giovani (under 36 anni), al fine di favorirne l’autonomia abitativa.

L’articolo 1, comma 74 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha esteso l’operatività dell’agevolazione “Prima Casa Under 36” fino al 31.12.2023.[1]

Agevolazione prima casa under 36: requisiti soggettivi

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 40.000 euro annui[2].

Requisiti oggettivi

Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli acquisti di:

  • Immobili delle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazione in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)[3];
  • Le pertinenze, come ad esempio box o garage, limitatamente a una per ciascuna categoria catastale e direttamente collegate alla casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato;
  • Immobili acquisiti tramite aste giudiziarie.

Ulteriori requisiti

Per ottenere le agevolazioni Under 36, inoltre, è necessario che:

  1. Il contribuente abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune dove si trova l’immobile;
  2. Il contribuente dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”;
  3. L’immobile sia sito nel territorio dello Stato;
  4. Il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’unità abitativa debba essere di importo non superiore ad euro 250.000,00.

Benefici della normativa

La norma prevede i seguenti benefici:

  1. Per le compravendite NON soggette ad Iva , esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. Per le compravendite soggette ad Iva, oltre ai benefici di cui al punto primo, è riconosciuto un Credito di Imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota al 4%;[4]
  3. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili ad uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, oltre alle tasse sulle concessioni governative.

Compravendita soggetta ad Iva

Nel caso in cui venga acquistato un immobile soggetto ad Iva, il contribuente potrà beneficiare di un credito di imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota del 4%.

Il credito di imposta:

  1. Può essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e le denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  2. Può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto;
  3. Può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo “6928”[5];
  4. Non può mai dar luogo a rimborsi;
  5. Può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

Il caso del contribuente Guido Rossi

Si pone all’attenzione l’esempio del contribuente Guido Rossi , il quale ha acquistato , in data 30.09.2022 un immobile sito a Bari (BA), categoria catastale A/3.

Il prezzo della vendita è stato convenuto in complessivi Euro 195.000,00 oltre Iva con aliquota del 4%, pari ad Euro 7.800,00, e quindi per un totale di Euro 202.800,00.

Le modalità di pagamento sono di seguito rappresentate:

N. fatturaFornitoreImponibileIvaCredito spettante
10 del 03.05.2021Alfa s.n.c.10.000,00 €400,00400,00
15 del 29.06.2021Alfa s.n.c.5.000,00 €200,00200,00
29 del 29.11.2021Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
3 del 26.01.2022Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
11 del 08.04.2022Alfa s.n.c.5.000,00200,00200,00
32 del 13.10.2022Alfa s.n.c.165.000,006.600,006.600,00
 TOTALE195.000,007.800,007.800,00

A seguito della due diligence della documentazione amministrativa e contabile fornita dal contribuente, si è proceduto alla verifica dei requisiti.

Il contribuente:

  •  È un soggetto under 36 (nato il 04.02.1995);
  • Presenta un ISEE inferiore a 40.000,00 euro;
  • Ha stabilito la propria residenza nel Comune di Bari (BA);
  • Ha dichiarato, nell’atto di acquisto, di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile;
  • Ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario, regolarmente registrato, per l’acquisto dell’immobile per un importo pari ad euro 165.000,00 (quindi inferiore al limite massimo consentito di 250.000,00);
  • Ha acquistato un immobile rientrante nelle categorie catastali richieste dalla normativa (A/3)

Pertanto egli potrà usufruire delle agevolazioni relative all’acquisto “prima casa under 36” nella misura:

  1. Esenzione totale dal pagamento delle imposte di registro;
  2. Esenzione totale dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali;
  3. Credito di imposta pari ad Euro 7.800,00.

[1] L’articolo 1, comma 151, della Legge di Bilancio 2022, aveva già prorogato al 31 Dicembre 2022 il termine originario del 30 Giugno 2022 previsto dal D.L. 73/2021.

[2] L’ISEE viene calcolato con riferimento ai redditi percepiti e al patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la DSU (dichiarazione sostituiva unica), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Per gli atti stipulati nel 2022 l’ISEE era riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020

[3] Sono, dunque, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli, palazzi eminenti) e A/10 (uffici e studi privati).

[4] Come chiarito dalla Circolare Ade n.12/2021, l’agevolazione non può estendersi al contratto preliminare di acquisto, avendo esso solo effetti obbligatori. Per questo motivo, al contratto preliminare si applicherà l’imposta di registro fissa, pari ad euro 200,00; alla caparra si applicherà l’imposta con aliquota al 0.5% e agli acconti l’imposta con aliquota al 3%. Nel caso in cui il contratto dovesse diventare definitivo, sarà possibile recuperare l’imposta proporzionale versata sugli acconti e sulla caparra.

[5] Il codice tributo 6928 è stato istituito dalla Risoluzione AdE n.62/E del 27 Ottobre 2021

Definizione Agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato delle dichiarazioni

L’Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197 /2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a carico del contribuente (riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%) ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.

Controllo automatizzato delle dichiarazioni

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni rappresenta una metodologia di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti: l’amministrazione finanziaria verifica che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.

La comunicazione di irregolarità (c.d. Avviso Bonario) rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, al fine di concedere la possibilità al contribuente di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Il contribuente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può sanare la propria posizione versando la somma richiesta, ovvero richiedendo il riesame degli esiti all’ Agenzia delle Entrate.

In caso di mancato pagamento del debito entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o, in caso di pagamento rateale, di mancato versamento della prima rata, le somme dovute sono successivamente iscritte a ruolo.

Definizione agevolata 2023: sanzioni ridotte al 3%

La legge di Bilancio 2023 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, possono essere oggetto di definizione agevolata, ossia di riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate, rispetto al 10% ordinariamente applicato.

Rientrano nella definizione agevolata:

  • Le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
  • Le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con l’applicazione delle sanzioni nella nuova misura del 3%, siano versate in un’unica soluzione, o , in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata , entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si fornisce, qui di seguito, un esempio di definizione agevolata:

Un contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) a causa di una imposta non versata pari ad euro 2.000,00.

Esito di omesso versamento senza definizione

Imposta non versata2.000,00 €
Sanzioni (10%)200,00 €
Interessi140,00 €

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 2.340,00.

Esito rideterminato ai sensi della definizione agevolata

Imposta non versata2.000,00 €
Sanzioni (3%)60,00 €
Interessi140,00 €

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 3 per cento, è pari a euro 2.200,00.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso ed estensione dei piani di rateazione

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, inoltre, la definizione agevolata con riferimento alle comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo di imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della norma, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.[1]

L’agevolazione, anche in questo caso, consiste nella rideterminazione della sanzione in misura pari al 3% dell’imposta ancora da versare secondo il piano rateale originario, dopo aver considerato i versamenti eseguiti fino al 31.12.2022.

Condizione necessaria è che il pagamento rateale debba proseguire secondo le scadenze originarie del piano di rateazione.

Prima dell’entrata in vigore della norma le somme dovute a seguito di controllo automatizzato potevano essere versate:

  • In una unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
  • In un massimo di otto rate trimestrali per importi fino a 5.000 euro;
  • In un massimo di 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro.

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate, il contribuente potrà oggi optare per il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo delle comunicazioni.

Si fornisce, qui di seguito, un esempio di estensione del piano di rateazione:

DettaglioImporto richiesto sanzioni 10%Importo versatoImporto residuo sanzioni 10%Importo residuo sanzioni 3%
Imposta2.000,00 €250,00 €1.750,00 €1.750,00 €
Sanzione200,00 €25,00 €175,0052,50
Interessi140,00 €17,00 €123,00 €123,00 €
Totale2.340,00 €292,00 €2048,00 €1.925,50

Piano di rateazione originario:

N. rataScadenzaImporto rata (9001)Importo interessi (9002)
130/11/2022292,00 € 
228/02/2023292,00 €2,57 €
…..   
802/09/2024292,00 €17,89 €

Nuovo piano con sanzioni definite al 3%:

N. rataScadenzaImporto rata (9001)Importo interessi (9002)
130/11/2022292,00 € 
TOTALE VERSATO 292,00 € 
228/02/2023101,34 €0,89 €
331/05/2023101,34 €1,78 €
…..   
2001/03/2027101,34 €16,85 €

Ravvedimento operoso speciale come alternativa alla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Si pone all’attenzione il caso in cui un avviso bonario non sia stato ancora notificato e il contribuente debba decidere se procedere al versamento delle somme dovute attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (con l’applicazione delle sanzioni al 3,75% o al 4,29%[2]) o, in alternativa, attendere la notifica del controllo automatizzato sulla dichiarazione (con l’applicazione delle sanzioni “agevolate” al 3%).

In prima analisi, se si considerasse la sola aliquota applicata per le sanzioni, potrebbe convenire attendere la notifica dell’avviso bonario; tuttavia, se si dovesse approfondire l’analisi sull’incidenza degli interessi, la valutazione potrebbe differire.

Si ponga ora l’esempio di un versamento omesso per saldo IRPEF da un contribuente persona fisica relativo al Modello Redditi 2021, originariamente in scadenza per il 30.06.2021.

Se alla data odierna non dovesse essere ancora notificato l’avviso bonario e il contribuente volesse optare per il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, egli si ritroverebbe a versare:

TributoScadenzaImportoGiorni di ritardoInteressi[3]Sanzione (4,29%)TOTALE
4001 (Saldo Irpef)30.06.20212.000,0059637,9885,802.123,78

Se, invece, il contribuente decidesse di attendere la notifica dell’avviso bonario, e tale avviso gli venisse notificato in data odierna, si ritroverebbe a versare:

TributoScadenzaImportoGiorni di ritardoInteressi[4]Sanzione (3%)TOTALE  
900130.06.20212.000,00596114,3060,002.174,30

Dall’esempio sopra riportato al contribuente converrebbe ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso; tuttavia, non bisogna omettere anche l’analisi relativa al costo del denaro.

Se è vera la convenienza dal punto di vista semplicemente finanziario, c’è anche da osservare che, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente non avrebbe scelta sulle modalità di versamento delle somme dovute (in quanto tale istituto non prevede la possibilità di ricorrere al pagamento rateale).

 Se, al contrario, ricorresse alla definizione agevolata in seguito al controllo automatizzato, verserebbe sì un importo maggiore, ma avrebbe la possibilità di ricorrere al pagamento dilazionato delle somme dovute.

In conclusione, ad oggi non vi è un’alternativa “vantaggiosa” per il contribuente estendibile a tutti i possibili casi; si dovrà procedere con l’analisi di quanto sopra esposto in considerazione della peculiarità e specificità delle singole fattispecie oggetto di consulenza specialistica.


[1] “Rientrano nella normativa di riferimento i piani di rateazione non ancora decaduti ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR N.602/73. In caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio di rateazione”

[2] “Le sanzioni al 3,75 % verranno applicate per i ravvedimenti relativi ad imposte su modello Redditi 2021; le sanzioni al 4,29% verranno applicate per i ravvedimenti su modello Redditi 2020”.

[3] Sul punto va ricordato che, ai fini del ravvedimento, il tasso da applicare è quello legale e che per il 2021 l’interesse legale è stato pari allo 0.01%, per il 2022 pari al 1.25% e per il 2023 al 5%. Pertanto, al fine del calcolo, gli interessi maturati per l’anno 2021 ammontano a 0,10 euro; per il 2022 a 25,00 euro e per il 2023 a 12,88 euro.

[4] Sul punto va ricordato che, nell’ambito dell’avviso bonario, il tasso di interesse applicato è pari al 3,5% annuo. Ai fini del calcolo si dovrà rapportare il tasso annuo per i giorni compresi tra il 01.07.2021 e il 31.12.2021; per tutto il 2022 e per i giorni compresi tra il 01.01.2023 e il 16.02.2023.