Impresa possibile – Aperti i termini dal 5 aprile 2024 per la presentazione delle proposte progettuali

Con la presente si segnala l’Avviso pubblico “Impresa possibile” per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di Interventi di sostegno all’avvio e al rafforzamento delle imprese sociali per percorsi di rafforzamento di attività economiche a contenuto sociale e al finanziamento di interventi di ristrutturazione o realizzazione di Strutture sociali e socio-assistenziali.

Le proposte progettuali devono riguardare una o più aree prioritarie di intervento inerenti i servizi sociali innovativi, in grado cioè di rispondere ai nuovi bisogni sociali o a vecchi bisogni in modo innovativo. Le proposte progettuali non potranno in alcun modo riguardare iniziative concernenti i servizi sociali e socio-sanitari ordinari. 

Fra i servizi sociali innovativi candidabili: i servizi volti a favorire l’invecchiamento sano e attivo della popolazione; la creatività e la cultura, la valorizzazione in chiave inclusiva dei luoghi identitari, l’azione pedagogica del teatro e delle narrazioni e di tutte le arti performative, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; il turismo, l’accoglienza e il marketing territoriale nella prospettiva dell’accessibilità, dell’inclusività e dell’innovazione; l’artigianato tipico pugliese, il recupero dei mestieri tradizionali e delle tradizioni locali per finalità sociali e/o terapeutiche, ovvero di inserimento socio lavorativo e per l’animazione socio–economica dei centri storici e delle periferie; il verde e gli orti urbani, attività di agricoltura sociale non a prevalenza agricola anche al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, la creazione di reti economiche e solidali e favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone, anche in chiave intergenerazionale; la produzione, commercializzazione di beni e/o servizi ad impatto sociale; lo sviluppo ed il rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e della corresponsabilità anche attraverso la tutela, la valorizzazione e l’amministrazione condivisa dei beni comuni, dei beni pubblici, privati e dei beni confiscati alla mafia; il sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli e vulnerabili della popolazione.

Al fine di promuovere l’ìinclusione di alcune categorie di persone svantaggiate, nella valutazione delle proposte progettuali sono previsti specifici punteggi in ragione della presenza nella compagine sociale di categorie di persone vulnerabili come donne vittime di violenza prese in carico dal servizio sociale professionale/Ambito territoriale sociale; persone che siano, o siano state, destinatarie di misure di contrasto alla povertà quali il reddito di inclusione, il reddito di cittadinanza o il reddito di dignità per almeno un mese negli ultimi 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso; invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.

Consulta la scheda tecnica dedicata all’avviso pubblico sul nostro sito.

Per ulteriori informazioni scrivici a newsletter@sinetwork.eu.

Chi può partecipareImprese sociali ex art 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 112 costituite o che intendono costituirsi
              Requisiti per le imprese costituiteiscritte nell’apposita sezione del Registro delle impresenel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsualinon rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato e/o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione EuropeaOperare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, ed essere in regola dal punto di vista contributiva sulla base del DURCnon risultare impresa in difficoltànon essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditorinon essere stati negli ultimi sei anni, destinatari di provvedimenti di regola ad eccezione di quelli derivanti da rinunceaver restituito agevolazioni per le quali è stata richiesta la restituzioneavere la sede oggetto del finanziamento in Puglia
Requisiti per le imprese non costituiteDevono costituirsi entro 60 giorni dal ricevimento di concessione dell’agevolazione
                  Tipologie di progetti ammissibiliLe proposte progettuali candidabili a valere sul presente Avviso devono riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento: i servizi sociali innovativi finalizzati a porre in essere strategie di intervento per rispondere ai nuovi bisogni sociali, o a vecchi bisogni in modo innovativo, individuati sul territorio pugliese, ivi inclusi i servizi volti a favorire l’invecchiamento sano e attivo della popolazionela creatività e la cultura, la valorizzazione in chiave inclusiva dei luoghi identitari, l’azione pedagogica del teatro e delle narrazioni e di tutte le arti performative, nonché ulteriori attività culturali di interesse sociale con finalità educativail turismo, l’accoglienza e il marketing territoriale nella prospettiva dell’accessibilità, dell’inclusività e dell’innovazionel’artigianato tipico pugliese, il recupero dei mestieri tradizionali e delle tradizioni locali, per finalità sociali e/o terapeutiche, ovvero di inserimento socio lavorativo e per l’animazione socio – economica dei centri storici e delle periferieil verde e gli orti urbani, attività di agricoltura sociale non a prevalenza agricola2 anche al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, la creazione di reti economiche e solidali e favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone, anche in chiave intergenerazionalela produzione, commercializzazione di beni e/o servizi (ivi inclusi i servizi di ristorazione e di commercializzazione di generi alimentari) ad impatto socialelo sviluppo ed il rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e della corresponsabilità anche attraverso la tutela, la valorizzazione e l’amministrazione condivisa dei beni comuni, dei beni pubblici, privati e dei beni confiscati alla mafia 8. il sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli e vulnerabili della popolazione.
Entità agevolazioneNuove iniziative; investimento da 10.000€ a 50.000€; Intensità di aiuto 100%
PMI; investimento da 10.000€ a 250.000€; Intensità di aiuto 80%
                              Spese ammissibilispese per consulenze/supporto tecnico-amministrativo;opere edili e assimilate (compresi gli impianti generali di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, fognario, etc.) funzionali all’utilizzo della sede di realizzazione del progetto, capitalizzabili, nel limite del 40% dell’investimento da agevolare;spese per attività tecniche (spese necessarie per le attività preliminari, spese per verifiche tecniche previste dal progetto tecnico, spese di progettazione dell’intervento, ivi comprese le spese per indagini geologiche e geotecniche il cui onere a carico del progettista; spese per direzione lavori, spese per coordinamenti della sicurezza, spese per assistenza giornaliera e contabilità di cantiere, spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche);mobili e arredi, macchinari, attrezzature, nuovi di fabbrica purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;brevetti, marchi e licenze di programmi informatici ad utilità pluriennale;sviluppo di piattaforme B2B e B2C, sistemi e-commerce proprietari e app mobile;spese notarili di costituzione dell’impresa;acquisizione del suolo nel limite percentuale del 10% del totale delle spese ammissibili;mezzi mobili targati, nuovi di fabbrica, strumentali allo svolgimento dell’attività, con specifica destinazione riscontrabile dal libretto di circolazione e/o da altra documentazione idonea a caratterizzarne l’uso strettamente legato alle finalità di cui la proposta progettuale tende;consulenze specialistiche direttamente afferenti al progetto attraverso l’utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio (a titolo esemplificativo: studi di fattibilità economico-finanziaria, studi di valutazione di impatto ambientale, etc.) nel limite del 15% del totale delle spese ammissibili; sono comunque escluse da questa voce le consulenze specialistiche connesse all’avvio della gestione dei servizi realizzati e le spese assimilabili a quelle per attività tecniche e per supporto tecnico amministrativo.ottenimento della prima certificazione: parità di genere, ambientale, etica o di qualità (esclusi i rinnovi);la spesa per la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura delle anticipazioni del contributo finanziario concesso;
ScadenzaA sportello. L’apertura per la presentazione delle domande è il 05/04/2024

PROCEDURE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SOVRAINDEBITAMENTO

INTRODUZIONE
Il Decreto Legislativo 14/2019 ha istituito il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (nel prosieguo, per brevità, “CCI”) il quale, tra gli altri, ha revisionato la disciplina della crisi da sovraindebitamento precedentemente prevista dalla Legge 3/2012.
Il tutto al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno delle crisi d’impresa minori e del debitore persona fisica con i principi generali che disciplinano l’insolvenza e la crisi d’impresa.
La definizione di Sovraindebitamento è inserita all’interno dell’articolo 2 del CCI il quale statuisce che il Sovraindebitamento è “ Lo stato di crisi [1] o insolvenza [2] del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative, e di ogni altro debitore che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Le procedure di crisi da sovraindebitamento, quindi, hanno come unico obiettivo l’estinzione delle obbligazioni del debitore consumatore e/o del debitore “non fallibile”.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
Andando ad analizzare il tenore letterario dell’articolo 2 del CCI, si può affermare che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento:
Il consumatore, definito sempre dall’articolo 2 del CCI, alla lettera “e” come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone (s.n.c. o s.a.s. o s.a.p.a.) per debiti estranei a quelli sociali”;
Il professionista;
L’imprenditore minore, anche cessato, ossia l’imprenditore che, ai sensi dell’articolo 2 del CCI, lettera “d”, presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  2. Ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di
    durata inferiore;
  3. Debiti anche non scaduti di importo non superiore ad euro cinquecentomila.
    Imprenditore agricolo;
    Start-up innovative.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI
I presupposti oggettivi per poter accedere alle procedure di crisi da sovraindebitamento sono:
• Essere in stato di sovraindebitamento, così come disciplinato dall’articolo 2, lettere “a”, “b” e “c” del CCI;
• Non essere assoggettato alle altre procedure concorsuali “classiche” (accordo di ristrutturazione de debiti, concordato preventivo, liquidazione giudiziale);

TIPOLOGIE DI PROCEDURE
I. Ristrutturazione dei debiti del consumatore [3] : è la procedura riservata al debitore persona fisica o debitore socio illimitatamente responsabile di società di persone per debiti non attinenti all’attività imprenditoriale;
II. Concordato minore [4]: è la procedura riservata al professionista, all’imprenditore minore, anche cessato, alle start-up innovative, all’imprenditore agricolo;
III. Liquidazione controllata [5] : è la procedura che consente al debitore persona fisica o imprenditore “sotto soglia” di presentare in tribunale, con ricorso, domanda di messa in liquidazione di tutti i suoi beni.
A margine dell’elencazione delle tipologie di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCI, è utile menzionare l’articolo 66 dello stesso Codice, il quale disciplina le c.d. “ Procedure familiari” statuendo che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
Le masse attive e passive rimangono distinte.
Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.”

FOCUS: L’ADVISOR COME ATTORE PRINCIPALE PER IL DEBITORE
Nell’ambito della procedura di sovraindebitamento il debitore può avvalersi della prestazione professionale di un professionista che lo assista:
• Nella prima individuazione dello stato di sovraindebitamento;
• Nella elaborazione di una strategia per la soluzione della crisi;
• Nella richiesta di nomina dell’OCC;
• Nei rapporti con il Gestore della crisi durante tutto l’iter procedurale.
L’Advisor, quindi, è una figura completamente diversa rispetto al Gestore della Crisi poiché, al contrario di quest’ultimo che è arbitro imparziale della procedura, è il vero e proprio consulente di parte del debitore sovraindebitato e, pertanto, non è tenuto all’imparzialità tipica del Gestore.
Il debitore, nominando un suo consulente di parte, avrà un garantito supporto professionale nella comprensione della normativa e degli strumenti utilizzabili per la soluzione della crisi e, soprattutto, vedrà garantita una maggiore velocità nella gestione della crisi.
Tra i compiti dell’Advisor, si trova:
• L’analisi preliminare della documentazione necessaria per la scelta della procedura più idonea;
• Verifica del debito accumulato;
• Verifica dell’attivo disponibile;
• Verifica del ricorso a procedura concorsuali in passato;
• Verifica della meritevolezza;
• Verifica di eventuali atti in frode ai creditori;
• La redazione del piano di ristrutturazione dei debiti;
• La predisposizione della domanda di nomina dell’OCC;
• La predisposizione di memorie;
• L’assistenza al sovraindebitato nei rapporti con l’OCC, con il Gestore della Crisi e con il Tribunale.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, in tutto il percorso di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’Advisor, con le sue competenze tecniche specifiche, può diventare un fattore fondamentale per far comprendere meglio al debitore le problematiche e le conseguenze della propria situazione di sovraindebitamento e le possibili soluzioni per un completo risanamento della situazione debitoria.

[1] Sempre all’articolo 2, il CCI definisce la Crisi come “Lo stato di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”

[2] Sempre all’articolo 2, il CCI definisce l’Insolvenza come “Lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori”

[3]La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli articoli 65-66-67-68-69-70-71-72-73 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

[4] La procedura di Concordato Minore è disciplinata dagli articoli 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

[5] La procedura di Liquidazione Controllata è disciplinata dagli articoli 268-269-270-271-272-273-274-275-276-277 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza

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