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CREDITO DI IMPOSTA ZES

23 Maggio 2023

REQUISITO DELLA “NOVITÀ” PER I BENI IMMOBILI

Credito di Imposta ZES: normativa di riferimento

La Legge n. 208/2015 all’articolo 1, comma 98, e da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2023[1], stabilisce che per le imprese che effettuano acquisti relativi a beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fino al 31 Dicembre 2023 è attribuito un credito di imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

Risposta all’interpello n. 310/2023: il requisito della “novità”

Con la risposta n. 310 del 3 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta ZES si applica agli investimenti in “beni strumentali nuovi”.

Per ottenere il beneficio, quindi, i beni devono possedere il requisito della strumentalità e della novità.

La società istante ha acquisito dalla curatela fallimentare di un’altra società, tutto il compendio industriale relativo all’attività esercitata dalla società fallita.

La parte immobiliare del compendio industriale consta di un capannone industriale, di una palazzina destinata ad uffici e di un’area pertinenziale scoperta.

La società istante, dopo l’acquisizione, ha acquistato nuovi impianti e beni strumentali che hanno comportato anche l’esecuzione dei lavori edili all’interno del capannone e ha richiesto, nell’interpello, la fruizione del credito di imposta ZES in relazione al costo sostenuto per l’acquisizione del compendio immobiliare e per i lavori edili da effettuarsi, nonostante il capannone in questione non abbia il requisito della “novità”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver rappresentato la disciplina relativa all’agevolazione, ha osservato che, per effetto delle modifiche introdotte nel 2022, il credito di imposta è stato esteso anche alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali all’investimento, con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 e valido per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, devono ritenersi validi i chiarimenti fornito dalla circolare 34/2016, secondo la quale i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità (ossia devono essere di uso durevole e volti ad essere impiegati per la produzione all’interno del processo produttivo dell’azienda) e della “novità” (ossia devono essere nuovi).

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, il costo sostenuto per l’acquisto dell’intero compendio immobiliare non risulterà agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente dal punto di vista della novità.

Nonostante questo, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale spetta comunque alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori all’interno di edifici già esistenti poiché il Testo Unico sull’Edilizia considera come “interventi di nuova costruzione” anche l’ampliamento di quelli già esistenti.

Quindi, nel caso in cui si trovasse la situazione di acquisizione di beni immobili nuovi e vi fossero comunque interventi di ampliamento, verrebbero agevolati dalla normativa in esame sia l’acquisizione del bene immobile nuovo, sia i lavori di ampliamento dello stesso.

Si riporta, in calce, il link dell’interpello oggetto di questo articolo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5256668/Risposta+n.+310_2023.pdf/2ca8027e-616b-ed7a-1cdf-f313abf7f24e


[1] Articoli 265 e 266 Legge 197/2022

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